Detrazioni fiscali per mutui prima casa e ristrutturazione

DETRAZIONI FISCALI PER MUTUI 2019

Come ogni anno arriva il momento della Dichiarazione dei redditi.

1- Ecco le detrazioni possibili per risparmiare se si sta pagando un mutuo per la prima casa:

detrarre il 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, nell’ ambito di un tetto massimo imponibile di 4 mila euro. Ne consegue che avranno diritto ad un massimo di 760 euro di detrazione sulle imposte da versare all’ erario. Oltre agli interessi passivi su cui calcolare le detrazioni ci sono gli oneri accessori. Per oneri accessori si intendono: l’onorario del notaio relativo all’atto di acquisto dell’immobile, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali liquidate per l’ acquisto, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e\o quelle relative ad acquisto nell’ambito di una procedura concorsuale, l’onorario del notaio relativo alla stipula del contratto di mutuo, le spese bancarie afferenti al contratto di mutuo comprese le spese di istruttoria e perizia tecnica, gli oneri fiscali (compresa eventuale iscrizione/cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato), eventuali penalità per anticipata estinzione del mutuo. Non sono invece considerate oneri accessori le spese per l’assicurazione dell’immobile richiesta dalla banca per stipulare il contratto di mutuo.

2- Requisiti soggettivi e oggettivi Per usufruire delle detrazioni:

a) il mutuo deve essere stato stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto;

  • b) deve essere erogato da un soggetto residente in Italia o nella Comunità Europea;

  • c) deve riguardare un immobile da adibire a prima casa entro i 12 mesi dall’acquisto;

  • d) essere stipulato dal proprietario della casa, non, ad esempio, dall’usufruttuario.

La detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia. Spetta altresì:

– nel caso di acquisto di un immobile locato se la locazione precedente viene dichiarata conclusa entro tre mesi dall’ acquisto e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile viene realmente adibito ad abitazione principale;

– se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

Nessuna detrazione per i mutui seconda casa stipulati dopo il 1 gennaio 1993.

3- Detrazione interessi per i mutui per la costruzione e la ristrutturazione.

Per quanto riguarda i mutui costruzione e ristrutturazione, si possono detrarre gli interessi passivi, sempre nella misura del 19%, su un massimo di 2582,28 euro per quelli stipulati a partire dal 1998.

4- Documentazione per la detrazione degli interessi sul mutuo e oneri accessori:

Per poter usufruire della detrazione di quanto sopra occorre presentare la documentazione che attesti i pagamenti delle rate del mutuo, il contratto di mutuo e l’atto di acquisto della casa, oltre che le fatture e i documenti relativi agli oneri accessori e ad un’autocertificazione sul fatto che la casa in questione sia l’abitazione principale.

In caso di mutuo cointestato, a poter scaricare gli interessi passivi è il titolare del mutuo che è anche proprietario di almeno una quota della casa. Se lo sono tutti i cointestatari del mutuo, la detrazione va suddivisa tra loro. Nel caso di due coniugi cointestatari, di cui uno sia fiscalmente a carico dell’altro, colui che dichiara i redditi può usufruire del 100% della detrazione.

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